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PAGINA IN AGGIORNAMENTO

Statuto Jonathan ODV

Art. 1)

E’ costituita l’associazione non riconosciuta denominata “JONATHAN – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” in breve “JONATHAN – ODV”. L’Associazione assume nella propria denominazione le qualifiche di Organizzazione di Volontariato (in acronimo ODV), che verrà inserita negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

 

Art.2)

L’Associazione ha sede in OPERA (MI).
Il trasferimento dell’indirizzo della sede nell’ambito del Comune, così come l’apertura di sezioni staccate, anche in altri Comuni, è competenza del Consiglio Direttivo, mentre l’istituzione di sedi secondarie compete all’Assemblea.
Finalità e Scopo

 

Art.3)

L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate o capi-tale durante la vita dell’Associazione stessa ai sensi dell’art.8 co. 2 del d.lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusiva-mente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art.4)

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale della seguente attività:

interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
Nell’ambito di detta attività, l’associazione potrà:

– promuovere una cultura e una pratica di solidarietà con tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici (disturbi dell’apprendimento, invecchiamento e disabilità);
– svolgere un servizio disinteressato, di azione comune, volontaria e gratuita, verso i portatori di handicap;
– promuovere la reciproca collaborazione tra le famiglie con portatori di handicap per trasformare le fragilità umane in risorse per la società;

e, a tal fine:
– instaurare rapporti di partecipazione e di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni comunali, per il conseguimento dei fini associativi;
– ricercare collegamenti e collaborazioni con altre associa-zioni o gruppi che perseguano scopi analoghi all’Associazione;
– mettere in atto iniziative ritenute utili per la sensibilizzazione e la crescita di ogni forma di solidarietà sociale;
– promuovere, organizzare e gestire servizi che, anche in collaborazione con altri servizi del territorio, possono essere utili per il conseguimento degli scopi;
– attuare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione dei suddetti servizi.
L’Associazione non svolge attività commerciale.
L’Associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alla predetta attività di interesse generale, nei limiti consentiti dall’art.6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117.
L’attività dell’associazione è svolta prevalentemente in favo-re di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Durata

 

Art.5)

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Soci

 

Art.6)

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che hanno sottoscritto l’atto costitutivo o che, su loro domanda, verranno ammessi dal consiglio direttivo e verseranno la quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio direttivo, condividendone lo spirito e gli ideali, con l’intento di impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Possono essere soci anche gli enti del Terzo settore o gli en-ti senza scopo di lucro che, condividendo lo spirito e gli ideali dell’associazione, ne facciano richiesta e vengano ammessi dal Consiglio direttivo, nei limiti fissati dall’art. 32 del d.lgs. n.117/2017; detti enti partecipano alla vita associativa nella persona di un loro rappresentante, mentre l’attività di volontariato può essere svolta dalle persone aderenti a detti enti.

 

Art.7)

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

 

Art.8)

I soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
Tutti i soci hanno diritto di:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Segretario.

 

Art.9)

Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

 

Art.10)

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, esclusione, decesso.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione è deliberata quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunica-zione dell’esclusione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

 

Art.11)

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

 

Art.12)

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo, né alcun diritto alla liquidazione della quota, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.
Organi dell’associazione

 

Art.13)

Gli Organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti;
il Segretario ed il Tesoriere;
l’organo di controllo.
Tutte le cariche sono gratuite. E’ assolutamente vietato qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche associative, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione dell’Organo di Controllo (se no-minato), cui può essere attribuito un compenso specifico in conformità all’art.34 del d.lgs. 117/2017.
Assemblea dei Soci

 

Art.14)

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione e svolge le funzioni indicate nell’art.25 Codice Terzo Settore e nel successivo art. 17 del presente statuto; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

 

Art.15)

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un quarto dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante qualsiasi altro mezzo (come la posta elettronica) che consenta la prova dell’avvenuto ricevimento, nonché mediante pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione ed affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

 

Art.16)

Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela hanno di-ritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

 

Art.17)

All’Assemblea spettano le competenze stabilite dall’art. 25 del d.lgs. 117/2017 e, in particolare, i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
– approvare il bilancio;
– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendo-ne il numero dei componenti;
– eleggere i componenti dell’organo di controllo, se nominato;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
IN SEDE STRAORDINARIA:
– deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
– deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

 

Art.18)

L’Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, salvo che la verbalizzazione sia affidata ad un notaio.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita:
in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci;
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere alme-no un’ora.

 

Art.19)

L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, salvo che la verbalizzazione sia affidata ad un notaio.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Art. 20)

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 30 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.
Consiglio Direttivo e Presidente

 

Art.21)

L’amministrazione dell’associazione è affidata al Consiglio Direttivo, che è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente, che è eletto direttamente dall’assemblea e ne è membro di diritto.
I membri del Consiglio sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Essi sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all’elezione del nuovo Consiglio. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti, il quale resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Segretario e un Tesoriere; possono essere nominati uno o più vice Presidenti. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

 

Art.22)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
– la gestione delle scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art.13 e dall’art.87 del d.lgs. n. 117/2017;
– le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
– le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
– le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
– la redazione annuale del bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
– la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
– la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
– la fissazione delle quote associative annuali;
– la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
– la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
– la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
– la nomina dei dipendenti e impiegati, determinandone la retribuzione, il tutto nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art.33 del d.lgs. 117/2017;
– ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

 

Art.23)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o a un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presi-dente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 24)

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni.
Egli ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. Il potere di rappresentanza è generale. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

 

Art.25)

Il Vice Presidente, se nominato, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di nomina di più vice presidenti, le funzioni vicarie competono al vice presidente più anziano.

Art.26)

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare, entro 15 giorni, l’Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni. Lo stesso curerà l’ordinaria amministrazione.
Segretario e Tesoriere

Art.27)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi con-tratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art.28)

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto di cassa annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.29)

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente. Organo di controllo

Art.30)

Nei casi previsti all’art. 30 del d.lgs. 117/2017, de-ve essere nominato un organo di controllo, in composizione monocratica, nominato dall’assemblea, il quale durerà in carica tre esercizi ed avrà i requisiti e funzioni stabilite dal predetto articolo 30 CTS.

L’organo di controllo può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti, nel caso e con le modalità previste dall’ultimo periodo dell’art.30, comma 6, del D.lgs. 117/2017, salvo che sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti in conformità all’art. 31 del d.lgs. n.117/2017.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art.31)

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:
– beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
– quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata;
– contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
– proventi eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
In conformità all’art.33 del d.lgs. 17/2017, per l’attività di interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale, nei limiti di cui all’art. 6 del mede-simo decreto.

Art.32)

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art.33)

L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio, formato ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 117/2017, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del d.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 14 del d.lgs. 117/2017, l’associazione provvede alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale, a norma di legge.
Scioglimento

Art.34)

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe, ai sensi e con l’osservanza dell’art. 9 del d.lgs. 117/2017.
Norme finali

Art.35)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art.36)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

30 Maggio 2019

 

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