Art. 1)
E' costituita un'Associazione libera ai sensi degli articoli 36 e segg. del Codice Civile, sotto la denominazione di associazione JONATHAN - ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo n.460/97. L'Associazione ha sede in Opera, via Dante 25.
Art.2)
L'Associazione ha per scopo di:
Per perseguire questi scopi l'Associazione potrà:
L'Associazione non svolge attività commerciali.
Le attività dell'Associazione non sono rivolte solo ai soci ma prevalentemente a persone terze.
Art.3)
L'Associazione ha durata illimitata
Art.4)
Sono soci le persone che condividono gli scopi sociali o che comunque hanno un particolare interesse per le attività esercitate dall'Associazione.
I soci sottoscrivono l'atto costitutivo e verranno ammessi dal Consiglio direttivo.
All'atto dell'ammissione verseranno la quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Le prestazioni degli associati sono gratuite.
Le quote di partecipazione alla associazione non possono essere trasmesse ad altri soci, tranne il caso di trasferimento a causa di morte. Le quote non sono rivalutabili.
Art.5)
È esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa e tutti i soci sono tenuti a contribuire con costanza, anche economica, alla vita dell'Associazione.
Art.6)
Tutti i soci di maggiore età ed in regola con le quote sociali hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Art.7)
La qualità di soci si perde per decesso, dimissioni e per morosità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statuari. In questo caso di perdita della qualità di socio l'accertamento di essa spetta al Consiglio.
E' esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.
PATRIMONIO
Art.8)
L'associazione non ha fini di lucro. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi dai contributi di ciascun socio e da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e potrà compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali e comunque in conformità al disposto dell'art. 5 della legge 266/91.
Art.9)
Eventuali avanzi della gestione dovranno essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della associazione e di quelle ad essa direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire tra i soci eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
AMMINISTRAZIONE
Art.10)
L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque a sette membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione scegliendo il primo non eletto, chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci.
Art.11)
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
Al Segretario spetta l'esecuzione delle deliberazioni dl Consiglio seguendo le direttive del Presidente.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art.12)
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario, al bilancio di previsione ed alle quote sociali.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art.13)
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
Il Consiglio predispone e sottopone annualmente all'assemblea dei soci il rendiconto economico e finanziario, nonché il bilancio di previsione.
Art.14)
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dall'assemblea e col Segretario i deliberati del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo una ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente ha facoltà di effettuare incassi per conto dell'associazione da enti pubblici e privati nonché di aprire conti correnti intestati all'Associazione e di compiere operazioni bancarie sugli stessi, versamenti e prelievi.
La gestione contabile e finanziaria viene sottoposta al controllo di un Revisore dei conti che dura in carica per tre anni ed è nominato dall'assemblea dei soci.
Nessun compenso è dovuto al Revisore.
ASSEMBLEA
Art.15)
L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente.
L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta almeno un decimo degli associati lo ritenga opportuno con richiesta motivata secondo le disposizioni dell'art. 20 del Codice Civile.
Art.16)
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte per raccomandata a mano o postale che deve pervenire entro quindici giorni dalla data fissata per la riunione.
Art.17)
L'assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario annuale sul bilancio di previsione; nomina i componenti del consiglio direttivo e il revisore dei conti; delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto o su altri argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio direttivo.
Art.18)
I libri sociali dell'Associazione sono di libera consultabilità da parte di tutti i soci.Il rendiconto economico sarà a disposizione dei soci presso la sede sociale per i 10 giorni precedenti l'assemblea.
Art.19)
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
Art. 20)
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo.
In sua assenza l'assemblea nomina il proprio presidente.
L'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.
Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art.21)
Le delibere delle assemblee vengono prese a maggioranza, con la presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti secondo quanto disposto dall'art. 21 del Codice Civile.
SCIOGLIMENTO
Art.22)
Per lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio è necessaria la delibera dell'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati secondo quanto disposto dall'art. 21 del Codice Civile.
Art.23)
L'assemblea che delibera lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio esistente all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo o identico settore secondo le indicazioni dell'art. 5 comma 4 della legge 266/ 1991, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CONTROVERSIE
Art. 24)
Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea, e che dureranno in carica tre anni; essi giudicheranno senza formalità di procedura.
Nessun compenso è dovuto ai probiviri.
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